Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo II - Infrastrutture
Capo I - Misure per lo sviluppo infrastrutturale
[1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare» sono inserite le seguenti «ovvero il progetto definitivo».] 43
1-bis. Per le attività di cui al numero 80 dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale. A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede
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