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Decreto legge 24.01.2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (G.U. 24.01.2012, n. 19 - S.O. 18/L)

Titolo II - Infrastrutture

Capo III - Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 60 bis - Misure a tutela della filiera della nautica da diporto

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri»;

b) al comma 3, dopo le parole: «con motore ausiliario» sono aggiunte le seguenti: «il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»;

c) al comma 4, le parole: «, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse;

d) al comma 5-bis, dopo le parole

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