Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo II - Infrastrutture
Capo III - Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura
1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con motore ausiliario» sono aggiunte le seguenti: «il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5»;
c) al comma 4, le parole: «, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio» sono soppresse;
d) al comma 5-bis, dopo le parole
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.