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Decreto legge 24.01.2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (G.U. 24.01.2012, n. 19 - S.O. 18/L)

Titolo II - Infrastrutture

Capo III - Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 67 - Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.(Convenzioni). - 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;

b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori;

d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;

e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia;

g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo cent

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