Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo II - Infrastrutture
Capo III - Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate»;
b) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».
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