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Decreto legge 24.01.2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (G.U. 24.01.2012, n. 19 - S.O. 18/L)

Titolo III -

Capo II -

Art. 77 - Trasparenza

1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:

a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;

b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;

c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;

d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;

e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;

f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;

g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli inv

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