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Decreto legge 24.01.2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (G.U. 24.01.2012, n. 19 - S.O. 18/L)

Titolo III -

Capo II -

Art. 80 - Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva

1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b) consultazione degli utenti aeroportuali;

c) non discriminazione;

d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.

2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.

3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.

4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.

5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venu

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