Decreto legge 24.01.2012, n. 1
Titolo III -
Capo II -
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.]
Articolo abrogato dall' art. 2268, comma 1, n. 1085-sexies), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. s), n. 11), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
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