Nota MIUR 19.01.2012, prot. n. 1829
La vigente normativa contrattuale relativa all'esercizio del diritto alle ferie da parte dei dirigenti scolastici.
Al fine di corrispondere ad alcune richieste di chiarimenti sulla normativa che regola le ferie, nonché avuto riguardo al contenzioso istauratosi a seguito di rilievi da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, si ritiene opportuno condividere con le SS.LL. le presenti precisazioni.
La disciplina relativa alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse per il personale con qualifica dirigenziale è rinvenibile nell'art. 16 del C.C.N.L. - Area V della Dirigenza - sottoscritto in data 11 aprile 2006 e confermato nelle premesse del C.C.N.L. siglato in data 15 luglio 2010.
Relativamente alle modalità di fruizione delle ferie, si rammenta, che, come previsto dal D.L.vo 66/03 e dal sopra citato C.C.N.L. che "le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del Dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale in modo da garantire la continuità del servizio".
Allo stesso modo, è opportuno rammentare che rientra nella esclusiva responsabilità di ciascun Dirigente l'eventuale modifica del proprio programma di ferie.
Si ricorda che l'eventuale rinvio della fruizione delle ferie maturate nell'anno di riferimento all'anno scolastico successivo -ed in particolare ai primi 6 mesi del medesimo -deve essere supportato da dichiarazione personale dell'interessato (da trasmettere a questo Ufficio unitamente alla comunicazione di assenza) che precisi le motivate, gravi, eccezionali ed obiettive esigenze personali o di servizio, che abbiano reso concretamente impossibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di riferimento.
Solo in caso di "esigenze di servizio assolutamente indifferibili", che dovranno risultare documentate e precisate con dichiarazione personale rilasciata da ciascun interessato, anch'essa da rimettere unitamente alla comunicazione di assenza, il termine di fruizione delle ferie potreb
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