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Decreto legge 22.06.2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. 26.06.2012, n. 147 - S.O. 129/L)

Titolo III - Misure urgenti per lo sviluppo economico

Capo X-bis - Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati

Art. 67 sexies - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Con uno o più decreti del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispon

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