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Decreto legge 22.06.2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. 26.06.2012, n. 147 - S.O. 129/L)

Titolo III - Misure urgenti per lo sviluppo economico

Capo III - Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali

Art. 33 - Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

01) alla lettera c), dopo le parole: «entro il terzo grado» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio»;

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione profes

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