Decreto legge 22.06.2012, n. 83
Titolo III - Misure urgenti per lo sviluppo economico
Capo V - Ulteriori misure a sostegno delle imprese
1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»;
c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»;
2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi»;
d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sono aggiunti, in fine
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