Decreto legge 22.06.2012, n. 83
Titolo III - Misure urgenti per lo sviluppo economico
Capo VII - Ulteriori misure per la giustizia civile
1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»;
0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero» sono soppresse;
a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (Inammissibilità dell'appello) . - Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.
Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello). - All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione , sentite le parti , dichiara inammissibile l'appello, a norma
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