Decreto legge 22.06.2012, n. 83
Titolo III - Misure urgenti per lo sviluppo economico
Capo VIII - Misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività nei seguenti settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;
b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile , industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing.
d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.
Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combusti
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.