Decreto legge 22.06.2012, n. 83
Titolo IV - Disposizioni finanziarie
1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
«2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tal
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