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D.M. MIUR 14.06.2012, n. 53

Integrazione graduatorie ad esaurimento.

Titolo I - Nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento, in applicazione dell'art. 14 comma 2-ter della Legge 24 febbraio 2012 n. 14

Art. 1 - Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento

1. Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

2. Gli aspiranti di cui al precedente comma 1 sono graduati secondo i punteggi attribuiti ai titoli posseduti, in base alle tabelle di valutazione di cui agli articoli 2 e 3.

3. Resta salvo l'inserimento in III fascia degli aspiranti che a suo tempo si sono iscritti con riserva, per i quali valgono le disposizioni di cui al successivo Titolo II°

4. La domanda può essere presentata per le graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati al successivo art. 10, compilando il modello 1.

5. La domanda non può essere presentata per le province di Trento e Bolzano e per la Regione Valle d'Aosta, per le quali vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio.

6. I titoli c

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