IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. MIUR 14.06.2012, n. 53

Integrazione graduatorie ad esaurimento.

Titolo I - Nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento, in applicazione dell'art. 14 comma 2-ter della Legge 24 febbraio 2012 n. 14

Art. 2 - Norme relative alla valutazione

1. La valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di III fascia, di cui al D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 1).

2. Tenuto conto che gli aspiranti interessati alla nuova inclusione vengono inseriti in fascia aggiuntiva, e che pertanto non pregiudicano la posizione di coloro che sono inseriti in III fascia, sono valutati, oltre al titolo di accesso alla graduatoria aggiuntiva, tutti i titoli culturali, professionali e di servizio conseguiti entro il 30 giugno 2012.

3. A decorrere dall'a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo 1957.

4. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.