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D.M. MIUR 14.06.2012, n. 53

Integrazione graduatorie ad esaurimento.

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 12 - Regolarizzazioni ed esclusioni

1. È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

2. È motivo di esclusione:

a) la domanda presentata fuori termine;

b) la domanda priva della firma del candidato;

3. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

4. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'art 1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia

5. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.

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