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D.M. MIUR 14.06.2012, n. 53

Integrazione graduatorie ad esaurimento.

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 9 - Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento integrate con la fascia aggiuntiva

1. Le graduatorie triennali di cui al D.M. 44 del 12 maggio 2011, integrate secondo le disposizioni dei precedenti titoli I° e II°, hanno validità per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1 della L. 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati.

Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

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