D.M. MIUR 26.06.2012, n. 13
Formula iniziale
Il Capo Dipartimento
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 26, comma 8, la quale prevede che l'Amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e sue successive modificazioni;
Visto il D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Visto il D.P.R. n. 132 del 3 giugno 2011 recante modifiche al suindicato D.P.R. n. 17;
Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011, ed in particolare l'art. 4, comma 68, con la quale sono state apportate modifiche al succitato art. 26 rideterminando, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, il contingente a disposizione della predetta legge n. 448/98 da 500 a 300 unità complessive;
Visto il D.I. 28 maggio 2012 con il quale il contingente di cui l'Amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica a partire dall'anno scolastico 2012/2013, è fissato in 300 unità di personale;
Vista la circolare ministeriale n. 54 del 22 giugno 2012, che detta le disposizioni applicative della citata legge n. 448/1998 e che assegna all'Amministrazione centrale un contingente complessivo di 77 unità di personale;
Visto il decreto del Dipartimento per l'istruzione n. 9 del 25 giugno 2012 con il quale, per l'anno scolastico 2012/2013, è stato assegnato al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali un contingente complessivo di posti pari a 27 unità;
Visto il proprio decreto n. 12 del 26 giugno 2012 con i
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