Intesa MIUR 28.06.2012
Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
quale autorità statale che sovraintende al sistema educativo di istruzione e di formazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 2012 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e
il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico,
vista l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202,
visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 309 e 310, ritenuto di aggiornare i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica, adeguandoli ai nuovi criteri degli ordinamenti accademici,
in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,
determinano
con la presente intesa gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo.
1. Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo indicazioni didattiche che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione delle indic
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