Legge 28.06.2012, n. 110
Allegato 2 - Convenzione penale sulla corruzione. Strasburgo, 27.1.1999. Traduzione non ufficiale
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;
Riconoscendo l'importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;
Convinti della necessità di perseguire a titolo prioritario una politica penale comune volta a proteggere la società contro la corruzione, mediante anche l'adozione di un'adeguata legislazione e di adeguate misure preventive;
Sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per la preminenza del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, che mina i principi di corretta amministrazione, di equità e di giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico, e mette a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche e le fondamenta morali della società;
Convinti che per essere efficace, la lotta contro la corruzione richiede una collaborazione internazionale in materia penale, intensificata, rapida ed adeguata;
Rallegrandosi per i recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi comprese le azioni condotte dalle Nazioni Unite, dalla Banca mondiale, dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione mondiale del Commercio, dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'OCSE e dall'Unione europea;
Per quanto riguarda il Programma di azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in novembre 1996, a seguito delle raccomandazioni della 19° Conferenza dei Ministri europei della giustizia (Valletta, 1994);
Rammentando in questo contesto quanto
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