Ordinanza MIUR 08.06.2012, n. 52
1. La presente ordinanza si applica agli scrutini e agli esami, relativi all'anno scolastico 2011/2012, riguardanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie (compresi i Centri territoriali permanenti) dei comuni colpiti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in particolare delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Le scuole che si avvarranno delle deroghe stabilite nella presente ordinanza devono essere individuate puntualmente dai rispettivi Uffici scolastici regionali in appositi elenchi, sulla base della estrema precarietà delle condizioni in cui versano.
2. In considerazione delle particolari esigenze generate dagli eventi sismici e al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, il Direttore generale, ovvero in sua assenza il dirigente vicario, può delegare le funzioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, ad altro dirigente in servizio.
3. Nelle aree interessate dal sisma e per le quali i sindaci abbiano disposto la chiusura degli edifici scolastici, l'anno scolastico 2011/2012 è comunque valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni.
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