Ordinanza MIUR 08.06.2012, n. 52
1. Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di cui all'art.1, l'ammissione degli studenti alla classe successiva è disposta, sulla base dello scrutinio finale, anche in deroga agli articoli 2, comma 10 e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, relativi al conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
2. I Consigli di classe si riuniscono nelle sedi e nei locali resi disponibili dalle competenti autorità e dalle medesime ritenuti idonei per lo svolgimento degli scrutini.
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