Ordinanza MIUR 08.06.2012, n. 52
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare, l'articolo 193;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, articoli 2,comma 10, e 14, comma 7, in cui si prevede, ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, tranne motivate deroghe per casi eccezionali;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 41 dell'11 maggio 2012, recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali e la circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 relativa agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo;
Ritenuto che la situazione contingente venutasi a creare per effetto di eventi sismici in alcuni comuni delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, incidendo pesantemente sulla conclusione dell'anno scolastico 2011/2012, in conseguenza dei gravi danni arrecati ad edifici scolastici dichiarati in tutto o in parte inagibili, renda necessario procedere all'adozione di disposizioni sulla validità dell'anno scolastico 2011/2012 nonché sull'effettuazione degli scrutini e degli esami di Stato al termine dell'anno scolastico 2011/2012, per gli alunni delle scuole site nei comuni interessati;
Considerato che già la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, ha chiarito che è fatta salva la validità dell'anno scolastico, anche
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