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Decreto MIUR 12.07.2012, prot. n. 10899

Elenco degli Enti certificatori delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

Art. 3 - Requisiti e validità delle certificazioni

1. Le certificazioni rilasciate dagli enti certificatori di cui all'articolo 4 sono quelle rese in conformità al Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella "Scala Globale" e nella "Griglia di Autovalutazione", ovvero quelle che presentano, ove necessario, una tabella di conversione - predisposta dall'ente certificatore stesso - dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni con quelli previsti dal QCER

2. Le certificazioni in parola assumono validità dal momento della pubblicazione sul sito internet del MIUR o da altra data ivi eventualmente specificata.

2. Nel caso in cui un ente certificatore sia cancellato dall'elenco per sopravvenuta carenza dei requisiti, le certificazioni emesse sino alla data di pubblicazione della cancellazione si ritengono valide ai sensi del DM 7 marzo 2012.

3. Considerato che gli enti certificatori inclusi nell'elenco possono rilasciare anche tipologie di certificazioni diverse da quelle valide ai sensi del DM 7 marzo 2012, coloro che sono in possesso di pregresse certificazioni e/o interessati al conseguimento di certificazioni da far valere nell'ambito specificato dal Decreto in parola sono tenuti a verificare che tali certificazioni:

a. siano rilasciate da uno tra gli enti certificatori di cui all'elenco riportato all'art.4 e i suoi successivi aggiornamenti;

b. attestino il livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle cinque abilità sia ricettive che produttive (Ascolto, Parlato, Lettura, Scrittura, Interazione), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità.

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