Decreto legge 06.07.2012, n. 95
Titolo V - Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario
1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013»;
2) il secondo periodo è abrogato;
3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali», sono sostituite dalla seguenti: «sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento»;
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»;
2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2013»;
3) le parole da «a 13.119 milioni di euro» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».
2. Con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione
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