Decreto legge 06.07.2012, n. 95
Titolo V-bis - Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 173
2. È prevista a favore dell'Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.
3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale re
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