Decreto legge 06.07.2012, n. 95
Titolo V-bis - Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include 170 :
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;
b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza; 171
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'I
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