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Decreto direttoriale MIUR 20.07.2012, n. 222

Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

Art. 3 - Sedi delle procedure

1. Le università sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DPR n. 222 del 2011, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell'allegato 3. Su richiesta della commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura.

2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.

3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.

4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo di funzionamento delle Università non statali legalmente riconosciute.

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