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Decreto direttoriale MIUR 20.07.2012, n. 222

Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

Art. 4 - Lavori delle commissioni

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'università in cui si espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella prima riunione la commissione definisce, altresì, le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il quale ne assicura la pubblicità sul sito dell'Università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione. Prima di procedere alle attività di cui al comma 2 la commissione procede alle determinazioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, commi 1 e 4, lettera l), 5, commi 1 e 4, lettera h), e 6, comma 5, del DM n. 76 del 2012.

2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

3. La commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facol

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