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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo I - Organizzazione

Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente decreto, sono denominati:

a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

b) «Garante»: l' Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge;

c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge;

d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unità di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 5, della legge;

e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge;

f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto;

g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo 9, del presente decreto;

g-bis) «Aree»: unità organizzative di livello dirigenziale;

g-ter) «Segreteria tecnica»: unità organizzativa di livello non dirigenziale. 1

1

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 e 2, D.P.C.M. 14.03.2023, n. 43.

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