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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo I - Organizzazione

Art. 2 - Il Garante

1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 3 della legge:

a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione;

b) adotta il documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario;

c) adotta il Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante.

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