D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168
Capo I - Organizzazione
1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 3 della legge:
a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione;
b) adotta il documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario;
c) adotta il Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante.
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