D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168
Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)
Capo I - Organizzazione
1. L'ufficio ha sede in Roma.
2. Il Garante, con propria deliberazione, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unità temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.
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