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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo I - Organizzazione

Art. 6 - Trattamento giuridico ed economico del Garante e del personale dell'Ufficio

1. Al Garante è attribuita un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennità non può superare euro duecentomila lordi annui.

2. Al personale addetto all'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

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