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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo I - Organizzazione

Art. 7 - Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il Garante presiede la Conferenza di cui all'articolo 3, comma 7, della legge, ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

2. La Conferenza è convocata almeno due volte l'anno su iniziativa del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti a pieno titolo. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti stessi. Le deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera a) della legge sono approvate dalla Conferenza all'unanimità dei componenti presenti all'assemblea. La Conferenza può costituire, con il voto della maggioranza dei presenti, gruppi di lavoro temporanei per approfondire specifiche tematiche, ai quali possono partecipare soggetti esterni alla Conferenza. 10

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Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 14.03.2023, n. 43.

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