IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo I - Organizzazione

Art. 8 - Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante.

2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure.

3. Particolare attenzione è accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attività, promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti.

4. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta possono richiederne la convocazione in via straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da almeno la metà dei partecipanti.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.