D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168
Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile
1. L'attività del Garante si ispira ai principi della programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate ed è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
2. Il Garante, in attuazione dell'articolo 1 della legge, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 in quanto compatibili.
3. L'ufficio è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie e di quelli stabiliti dall'articolo 5 della legge. La gestione delle predette risorse è attribuita al coordinatore dell'Ufficio. 11
Comma così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.P.C.M. 14.03.2023, n. 43.
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