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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 13 - Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.

2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da:

a) contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;

d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;

e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento;

f) avanzo presunto;

g) entrate per partite di giro.

3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare le spese di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge, iscritte in apposita unità previsionale di base del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio. 12

4. Le disponibilità accertate al 31 dicembre 2011 sui capitoli n. 523 e n. 524 del Centro di responsabilità n. 15 «Politiche per la famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono riportate in aggiunta alla competenza dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 2012 per confluire nel bilancio dell'Autorità.

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