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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 17 - Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono autorizzate dal Garante, su motivata proposta del coordinatore dell'Ufficio.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere approvate solo in presenza di adeguata copertura finanziaria, che può essere costituita anche mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza.

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