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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 18 - Approvazione del conto finanziario

1. Il conto finanziario, predisposto dal coordinatore dell'Ufficio, è approvato dal Garante entro il 30 aprile e comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per competenza e per residui.

2. Il conto finanziario è accompagnato da una relazione del Garante nella quale sono illustrati i risultati complessivi della gestione, in correlazione con la programmazione finanziaria.

3. Il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione, trasmette ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione.

4. Il conto finanziario e la relazione sono trasmessi, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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