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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 19 - Residui attivi e passivi

1. Con l'approvazione del conto finanziario il Coordinatore dell'ufficio accerta, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture del suo Ufficio. 14

2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture di cui all'articolo 27 e sono distinti per esercizio di competenza.

3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio è imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.

4. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto e per decorrenza del termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originaria.

14

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.P.C.M. 14.03.2023, n. 43.

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