D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168
Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile
1. L'entrata è accertata quando il coordinatore dell'Ufficio, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario.
2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture contabili di cui all'articolo 27, con imputazione al competente capitolo di entrata.
3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1.
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