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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 22 - Liquidazione

1. Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione. 16

2. Il decreto di liquidazione contiene:

a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 5;

b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalità di pagamento;

c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno.

3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti giustificativi della spesa, nonché la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato al mandato di pagamento estinto.

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Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.P.C.M. 14.03.2023, n. 43.

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