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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 26 - Servizio di cassa economale

1. Il Garante può deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entità non superiore a tremila euro reintegrabile durante l'esercizio. Tale importo è comprensivo di millecinquecento euro per la ricarica di una carta di credito prepagata.

2. Con il fondo di cassa di cui al comma 1 si provvede, nei casi di urgenza, al pagamento delle minute spese di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni, trasporti nel territorio nazionale, acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, acconti di spese di viaggio e di missione, e di altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento.

3. L'incarico di cassiere economo è conferito dal coordinatore dell'Ufficio, sulla base delle linee di indirizzo del Garante, ad un impiegato in possesso di un'adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo non superiore ad un triennio. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed è cumulabile con quello di consegnatario.

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