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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 28 - Controllo di regolarità amministrativo-contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti comportanti spesa è esercitato da un collegio dei revisori dei conti i cui componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono nominati con deliberazione del Garante e restano in carica tre anni, prorogabili una sola volta.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente della Corte dei conti tra i magistrati in servizio e due designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 20, del decreto legislativo n. 123 del 2011.

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