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D.P.C.M. 20.07.2012, n. 168

Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (G.U. 29.09.2012, n. 228)

Capo II - Gestione finanziaria, amministrativa e contabile

Art. 31 - Attività contrattuale

1. Il Coordinatore dell'ufficio ha piena autonomia negoziale, nei limiti della disponibilità di bilancio, in merito alla deliberazione di addivenire al contratto, alla scelta della forma di contrattazione, alla determinazione delle clausole del contratto ed alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 20

2. Alla stipulazione del contratto può provvedere il coordinatore dell'Ufficioo, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali che agisce, nei casi stabiliti dalla legge, anche in qualità di ufficiale rogante. 21

3. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Per le forniture di beni e servizi di importo non superiore a diecimila euro, in luogo del collaudo è disposta l'attestazione di regolare esecuzione.

5. Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali può aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e può acquisire beni e servizi mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione entro i limiti di importo della prescritta sog

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