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Legge 23.07.2012, n. 114

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. (G.U. 28.07.2012, n. 175 - S.O. 160)

Allegato 2 - Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria disposizioni convenute dalle parti contraenti al momento della firma riguardo all'articolo 8 del trattato

Le disposizioni seguenti si applicheranno per adire la Corte dì giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (in prosieguo «il trattato») e sulla base dell'articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora la Commissione stabilisca in una relazione diretta alle parti contraenti che una di esse non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2 del trattato:

1) Qualora si chieda alla Corte di giustizia di dichiarare che una parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, come stabilito nella relazione della Commissione, il ricorso sarà depositato presso la Cancelleria della Corte di giustizia dai ricorrenti di cui al punto 2) entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento delle parti contraenti della relazione della Commissione in cui si stabilisce che una parte contraente non ha rispettato l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato. I ricorrenti agiranno nell'interesse di, e in stretta cooperazione con, tutte le parti contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato, ad eccezione della parte contraente contro cui è diretto il ricorso, nonché in conformità dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

2) I ricorrenti saranno le parti contraenti vincolate dall'articolo 3 e dall'articolo 8 del trattato in quanto Stati membri che formano il gruppo predeterminato di tre Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio (trio di presidenza) alla data di

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