Legge 23.07.2012, n. 116
1. Per l'attuazione del Trattato di cui all'articolo 1, è autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilità, mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato medesimo. In relazione al versamento delle quote della contribuzione, a decorrere dall'anno 2012 sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. I proventi derivanti dalla partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità di cui all'articolo 23 del Trattato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
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