Legge 30.07.2012, n. 126
1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all'Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività di cui al comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi se maggiorenni.
3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festività di cui al comma 1 sono comunicate dall'Arcidiocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 1
Su comunicazione della Sacra Arcidiocesi il Ministero dell'Interno, tramite avviso pubblicato in G.U. n. 278 del 28.11.2012 , ha indicato le festività relative all'anno 2013: 7 gennaio Natale del Signore; 8 gennaio Sinassi della Madre di Dio; 14 gennaio Circoncisione del Signore; 19 gennaio Santa Teofania; 4 maggio Sabato Santo; 5 maggio Domenica della Santa Pasqua; 23 giugno Domenica della Pentecoste; 28 agost
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