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Legge 30.07.2012, n. 126

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 07.08.2012, n. 183 - S.O. n. 168)

Art. 13 - Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo s'informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

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